(Prima Parte)
Quando i miei interventi stimolano l’interazione di chi mi segue e quindi non agisco unilateralmente su una platea passiva che ascolta e rimane nel silenzio, come davanti un televisore, che non consente potere di replica, questa è per me una delle più grandi soddisfazioni, che contribuisce a farmi crescere, essere utile alla collettività e ad aiutarmi a capire quali sono gli argomenti che possono destare maggiore interesse, come in questo caso, in cui mi viene chiesta una mia opinione, relativamente all’art. 14 del Titolo II Capo I del Codice della Strada.
In primo luogo, credo sia necessario un breve approccio al Titolo I – Disposizioni Generali, Art. 2., in cui viene definita la classificazione delle strade. Il quale al comma 1., ai fini dell’applicazione delle norme del Codice definisce “strada” l’area ad uso pubblico, anche se privata, destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Fornendo al comma 2. riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali,  la seguente distinzione di tipologia:
A – Autostrade; B – Strade extraurbane principali; C – Strade extraurbane secondarie; D – Strade urbane di scorrimento; E – Strade urbane di quartiere; F – Strade locali; F-bis. Itinerari ciclopedonali. Definendo con il comma 3. Le loro caratteristiche minime per ogni tipologia di strada, senza entrare in ulteriori dettagli, che in questa sede non ritengo opportuni e sarebbero comunque fuorvianti rispetto allo specifico argomento in trattazione. Il comma 5. Invece, per  esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all’uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, distingue le strade, così come classificate ai sensi del comma 2, in “statali”, “regionali”, “provinciali” e “comunali”, individuandone al contempo gli enti proprietari rispettivamente nello Stato, la regione, la provincia ed il comune. Mentre per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate “strade militari”, l’ente proprietario è individuato nel comando della regione militare territoriale. Ometto di riportare quanto previsto dai successivi commi del citato articolo 2. del Codice, che in questa sede pure non ritengo necessario commentare. Detto questo è facilmente intuibile, anche ai non addetti ai lavori, che l’ente proprietario della  strada, sarà di volta in volta diverso, a seconda della classificazione dell’infrastruttura stessa.
Le strade Statali, poiché considerate di interesse nazionale appartengono al demanio stradale statale. Ciò fa riferimento sia alle strade extraurbane (principali, secondarie o locali), che alle autostrade le quali presentino le specifiche caratteristiche previste dal Codice della Strada, identificandole mediante un acronimo composto da uno o più numeri preceduti dalla sigla “SS”. Opportuno a questo punto precisare che la gestione delle strade Statali è demandata tramite specifica norma e convenzione di concessione, all’A.N.A.S. S.p.A. (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade). Ma altrettanto importante sottolineare che, a seguito di quanto introdotto dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, un ingente numero di strade statali, o di loro tratti, sono confluiti nei demani regionali e di quelli degli enti locali, sottraendo la precedente gestione all’ANAS, con la conseguente modifica, in alcuni casi, anche degli acronimi con cui vengono indicate, da “SS”, a “SR” o “SP”, nello specifico, da Strada Statale, rispettivamente a Strada Regionale e Strada Provinciale. Detto questo, la gestione e la manutenzione delle strade, anche in considerazione che le Regioni, pur essendo proprietarie di alcune strade, in molti casi non dispongono di appositi servizi tecnici/manutentivi, affidandoli solitamente all’A.N.A.S., al personale delle  Province o a quello dei Comuni, trasferendo ad essi anche, buona parte delle spese.

 

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