(Terza Parte)

In apertura del mio esame,  ho riportato il comma 1. dell’art. 14 del Codice, il quale senza ombra di dubbio, fornisce precise indicazioni sui compiti degli enti proprietari delle strade, allo scopo, come detto, di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. La definizione di strada, comprende sia la carreggiata, che le sue pertinenze, nonché i marciapiedi, le piazze ed i giardini. Quindi rientrano nei compiti degli enti proprietari o dei loro concessionari, la manutenzione del sedime stradale, ma anche quella del resto delle opere che sono parte di essa, come ad esempio i marciapiedi, il mantenimento e la pulizia delle strade e delle loro pertinenze. Anche l’arredo e la realizzazione delle attrezzature, degli impianti e dei servizi e la loro manutenzione, sono di competenza delle figure già citate, come pure il controllo tecnico, per mezzo di apposito personale, della loro efficienza, verificandone eventuali criticità, dovute ad esempio, al ripetersi in determinati luoghi, di incidenti stradali, di rilevante gravità ed adottando le misure necessarie al loro contrasto. A tali soggetti, compete ovviamente anche l’obbligo dell’apposizione e la successiva manutenzione della segnaletica stradale necessaria, in esecuzione di appositi provvedimenti ordinatori. La segnaletica oltre che essere mantenuta in buone condizioni e quindi visibile anche in situazioni di scarsa visibilità, secondo più indicazioni emanate nel tempo dal Ministero competente, deve essere installata in modo da non ingenerare confusione nell’utenza, facilmente visibile ed apprendibile, evitando in proposito, il sovrapporsi della stessa e l’utilizzo di pannelli integrativi, recanti messaggi lunghi e per questo poco succinti, che potrebbero distrarre il conducente di un veicolo. In poche parole, il messaggio deve essere chiaro, sintetico ed immediatamente percepibile da parte del suo destinatario.
Dicevamo della manutenzione delle strade, nella quale rientra anche la pulizia di cunette e banchine e quindi anche lo sfalcio dell’erba, che laddove in crescita spontanea anche sui marciapiedi, oltre che rappresentare un problema di decoro urbano ed essere d’intralcio a pedoni e diversamente abili, può risultare fonte di particolari situazioni igienico/sanitarie negative, dovute alla presenza ed al procrearsi di animali vari, quali insetti, ratti e rettili, ma costituire anche pericolo per la circolazione veicolare, quando questa, per il suo sviluppo in altezza, occulta la segnaletica e la visibilità, con particolare riferimento alle intersezioni stradali ed ai tratti curvilinei.
E’ ovvio che la manutenzione ha dei costi, costi che oggi con le restrizioni alla spesa pubblica, che soprattutto per gli enti locali, sono divenuti difficilmente, se non addirittura impossibili da sostenere. Ne discende, che specie nei centri abitati, siamo soliti osservare, strade in condizioni a dir poco pietose, ma che messo da parte l’aspetto poco decoroso, possono risultare, come detto, fonte di pericolo per la circolazione stradale in genere. Bene precisare a questo punto, che secondo il Codice della Strada, per circolazione, s’intende ogni veicolo, persona o animale in movimento o anche in sosta sulla strada.
Non solo i comuni risentono di questa situazione di ristrettezze economiche, anche le province, ora definite territori di area vasta, proprietarie di numerose strade, dopo l’approvazione del ddl che dal 2014 istituisce le Città metropolitane, trasforma le amministrazioni provinciali in enti di secondo livello con funzioni minime di pianificazione semplificando al contempo la disciplina delle Unioni di Comuni. Da ciò ne deriva che da qualche tempo, anche le strade provinciali, in troppi casi, presentano uno stato di manutenzione a dir poco carente, anche in considerazione che molte di esse percorrendo territori montani, hanno particolari caratteristiche e conformazioni, non di rado di ampiezza minima delle corsie di marcia, risultando peraltro soggette all’usura degli agenti meteo, a volte particolarmente usuranti.

 

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