(Terza Parte)
Il terzo rapporto Agromafie e caporalato, risalente al maggio 2016, realizzato dall’osservatorio Placido Rizzotto della FLAI-CGIL, riporta che le mafie, nella gestione della filiera agroalimentare e del mercato del lavoro attraverso la pratica del caporalato muovono in Italia un’economia illegale e sommersa che va dai 14 ai 17,5 miliardi di euro. Il rapporto individuava circa 80 distretti agricoli compresi tra il nord ed il sud Italia, quantificando ancora una volta tra i 400 ed i 430mila, i lavoratori sottoposti a sfruttamento, di origine sia italiana che straniera. Le donne inoltre, prevalentemente  italiane, risulterebbero un settore specifico di sfruttamento, delle quali, sarebbero circa 40 mila in Puglia, percependo paghe che non supererebbero i 30 euro per dieci e più ore di lavoro nei campi.
Tornando alla nuova norma, il legislatore ha inteso introdurre maggiori garanzie per la tutela dei lavoratori agricoli, innalzando il livello del contrasto contro la criminalità organizzata e rafforzando contemporaneamente le misure in favore delle stesse imprese agricole che svolgono la loro attività nel rispetto delle norme, prevedendo in tal senso, la messa in azione di uno sforzo organico e coordinato tra diverse istituzioni e le forze dell’ordine per contrastare il fenomeno.
Inutile dire, che oltre allo sfruttamento della manodopera, dalle attività di “caporalato”, ne derivano tantissime altre violazioni, come tanto per mero esempio, la violazione del pagamento dei tributi agli enti previdenziali, relativi sia all’assicurazione degli infortuni sul lavoro, ma anche a quelli per i contributi INPS, IVA, INAIL ed altro, riciclaggio di denaro sporco e chi più ne ha, più ne metta.
Ma dal fenomeno in questione, oltre che la riduzione in schiavitù e a quello della elusione ed evasione fiscale, ne sono conseguiti negli anni e ne conseguono purtroppo tutt’oggi, centinaia e centinaia di vittime, inviate al lavoro senza il benché minimo strumento di tutela ed in barba alla stessa legge 9 aprile 2008, n. 81, recante disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Sono dodici gli articoli che compongono la nuova legge, che  in pratica riscrive il reato introducendo per l’appunto una fattispecie-base che prescinde dai comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori, prevedendo che, oltre all’intermediario, anche il datore di lavoro possa essere sanzionato, nonchè l’applicazione di un’attenuante in caso di collaborazione con le autorità, l’arresto obbligatorio in flagranza di reato ed in alcuni casi, la confisca dei beni.
E inoltre prevista l’assegnazione al Fondo antitratta dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, estendendo le finalità del Fondo antitratta anche alle vittime del delitto di caporalato.

 

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