A cura di Monica Volpi – Ogni giorno in tutta Italia scompaiono centinaia di cani in circostanze diverse di cui si perde ogni traccia, è un fenomeno allarmante questo, ma lo è ancor di più il fatto che la maggior parte dei cani scomparsi abbiano il microchip, legato a questo fenomeno non c’è solo la criminalità organizzata che opera sui traffici illeciti all’estero, riproduzioni, vendite, vivisezione, combattimenti, adozioni a pagamento, ma sono implicati anche molti addetti al benessere degli animali che operano in modo poco legale fregandosene delle leggi e delle priorità dell’animale per scopi del tutto personali, soprattutto di lucro, comprese le “staffette” e le “mamme a distanza”, argomento scottante in alcuni ambienti del volontariato.

In tutto questo c’è tanta omertà, perché nel privato tutti sanno, tutti conoscono, ma nessuno ne parla, e nulla viene fatto per contrastare queste attività illecite, credo ci si debba chiedere il perché di tutto questo coprire, tacere e nascondere, i cani scompaiono nel nulla nonostante abbiano il microchip e denuncia di smarrimento, questa è la vera realtà, ed ora di affrontarla denunciando chi compie azioni illegali, (dati in mano per chi volesse verificare, contatti proprietari per i numeri microchip ecc.).

Un’altra problematica che contribuisce alla scomparsa dei cani sono i social, dove anche qui il volontariato marcio sguazza pilotando chi ha trovato un cane verso soluzioni alternative che poco hanno a che fare con la legalità. Erroneamente si pensa che l’utilizzo dei social sia la modalità corretta per cercare il proprietario di un cane trovato smarrito, ma non lo è affatto, spesso si compiono azioni illegali attraverso i social perché non viene rispettata la legge attraverso la procedura di prassi che dev’essere attivata in questi casi di ritrovamento cani vaganti.

I social non devono e non possono sostituirsi alla legge, c’è un iter da seguire quando si trova un cane vagante, iter che tutti indistintamente devono seguire, volontari, associazioni, privati cittadini. “Nessuno è esentato”.

Purtroppo l’ambiente animalista è in gran parte marcio, omertà e leggi che vengono ignorate in modo sfacciato ed utilizzate per scopi strettamente personali, per fortuna ci sono anche realtà belle dell’animalismo ma sono davvero poche.

Spero che questo articolo scritto da me, Monica Volpi, una cittadina qualunque che non ha nessun titolo e non fa parte di nessuna associazione, ma che si dedica da anni al ritrovamento dei cani scomparsi, possa servire a conoscere l’esistenza di questa realtà, a contrastare chi compie illeciti affrontando queste situazioni rispettando la legge esistente che tutela la persona che trova il cane, il cane stesso, e fa in modo che il cane possa ricongiungersi alla propria famiglia.

Iter di legge da seguire in caso di ritrovamento cani vaganti.

COSA FARE QUANDO SI TROVA UN CANE? PROCEDURE E NORMATIVE DI LEGGE

Ai sensi della legge 281/91 e successive modifiche/integrazioni da parte di regolamenti regionali e comunali, quando si trova un cane vagante occorre, ove possibile, metterlo in sicurezza, contattare la Polizia Locale o in alternativa i Carabinieri, che hanno l’obbligo di allertare Guardie Zoofile, Pet in Time o ASL e attendere sul posto il loro arrivo. Per animali rinvenuti sulla sede autostradale, l’organo competente è la Polstrada che deve essere immediatamente contattata.
Qualora l’animale fosse tradotto in canile o in analoga struttura convenzionata, se ne può richiedere l’affido temporaneo della durata di 60 giorni (30 giorni per le regioni di Sicilia e Campania), con tracciatura obbligatoria da parte della Asl e dell’affidatario, trascorsi i quali, senza riscontro da parte di un eventuale proprietario, l’affido potrà trasformarsi in adozione definitiva.
Qualora si decidesse, sotto la propria piena responsabilità civile e penale, di prelevare un cane dal luogo di ritrovamento (importante sapere che il Codice civile stabilisce che “il proprietario o
detentore anche temporaneo di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l’ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito) e portarlo autonomamente presso una struttura veterinaria per controllo chip, in assenza dello stesso o per eventuale mancato ricongiungimento con i legittimi proprietari, dovrà tassativamente essere inoltrata denuncia di ritrovamento alla Polizia Locale con inoltro alla ASL di competenza.
Ricordiamo che la mancata microchippatura è sanzionabile ma non toglie la proprietà del cane.
In assenza del microchip, gli animali devono essere riconsegnati solo a cura degli organi preposti (GUARDIE ZOOFILE, ASL DI COMPETENZA).
E’ fatto obbligo da parte di chi smarrisce un cane (con o senza microchip) presentare denuncia di smarrimento alle autorità (Polizia Locale O CC con inoltro alla Asl di competenza) entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali.
Ricordiamo che gli animali sono equiparati, dalla Legge italiana, a beni mobili e, pertanto, impossessarsi di un animale di proprietà altrui equivale a commettere un reato!
A tal proposito ricordiamo che, con l’entrata in vigore del DL 7 del 2016, l’art. 647 CPP (APPROPRIAZIONE INDEBITA) è stato abrogato e la condotta depenalizzata: ciò non significa che non ci siano più conseguenze, anzi, le stesse risultano più gravose.
In sede civilistica, il legittimo proprietario di un cane può richiedere e ottenere, oltre che la restituzione dell’animale, anche il risarcimento del danno. Inoltre, nei confronti di colui che si è appropriato del cane, può essere comminata una sanzione pecuniaria che varia tra i 100 euro e gli 8.000 euro.
Precisiamo che diverso è il caso di un cane prelevato dall’interno di una proprietà privata: a tal proposito la denuncia da parte del proprietario sarà per furto e le conseguenze saranno penali (Art. 624 CPP).
Chiunque poi acquistasse o adottasse un animale senza accertarsi della legittima provenienza, potrebbe incorrere nel reato di ”incauto acquisto” (Art. 712 CPP), o, se a conoscenza del fatto che sia stato rubato, del reato di ricettazione (Art. 648 CPP).
I SOCIAL SONO STRUMENTI MOLTO UTILI, MA NON BISOGNA SOSTITUIRLI ALLE PROCEDURE DI LEGGE.
SONO ANCORA TROPPI I CASI IN CUI I CANI TROVATI VENGONO MESSI IN ADOZIONE OPPURE RESTITUITI AL “PROPRIETARIO” SENZA CHIP.
SE AVETE A CUORE IL BENE DEGLI ANIMALI RISPETTATE LE LEGGI, TROPPE CREATURE SONO STATE SOTTRATTE NEGLI ANNI AI LORO AFFETTI.

image_pdfScarica articolo (pdf)image_printStampa articolo
Quanto ti piace?

Lascia un commento

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com