Emanata la nuova ordinanza sindacale che disciplina la riapertura di parchi, aree verdi e demaniali e le attività sportive e di pesca svolte sugli arenili e negli specchi acquei antistanti.

 

CIVITAVECCHIA – Scatta da domani, 4 maggio, la Fase 2 legata all’emergenza Covid-19. Una fase non di “porte aperte” e ritorno al periodo pre-coronavirus, ma una lenta e graduale ripresa delle attività, anche le più semplici, dopo lunghi mesi di chiusura forzata in casa.

Il sindaco ernesto Tedesco ha infatti emesso oggi una nuova ordinanza che disciplina la riapertura di parchi, aree verdi e demaniali e le attività sportive e di pesca svolte sugli arenili e negli specchi acquei antistanti.

1. Viene consentita la riapertura dei parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di servizio di apertura e chiusura, ferme restando le limitazioni previste dal DPCM del 26 aprile 2020 disponendo contestualmente;

  1. l’obbligo di evitare ogni forma di assembramento di persone nonché di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  2. che i gestori di parchi, giardini ed aree verdi comunali adottino misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
  3. che i gestori di parchi, giardini ed aree verdi comunali garantiscano l’interdizione al pubblico attraverso opportuna segnaletica e delimitazione delle aree attrezzate per il gioco dei bambini;

2. Viene revocata l’ordinanza inerente la chiusura delle aree cittadine denominate Marina Piazza della Vita, Piazza Betlemme, isolotto del Pirgo, tutti gli accessi al mare nell’area ricompresa tra viale Garibaldi e l.re Thaon de Revel, area denominata Piccolo Paradiso con accesso da via A. Bandiera, accessi alla spiaggia del Marangone tratto comunale, ferme restando le limitazioni previste dal DPCM del 26 aprile 2020;

3. Sull’arenile pubblico e nello specchio acqueo antistante, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, è consentito:

  1. svolgere in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività motoria e sportiva, compresi sport acquatici individuali. È fatto divieto di sostare ed occupare l’arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura. Le operazioni di preparazione dovranno avvenire al di fuori dell’arenile;
  2. l’allenamento di atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, con l’ausilio di un allenatore/istruttore purché sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
  3. praticare la pesca sportiva (così come definita dal Regolamento CE 302/2009 – «pesca sportiva» una pesca a scopo non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale), anche subacquea, incluse immersioni con apposita attrezzatura, in forma individuale, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale nonché di quelle specifiche di settore.

4. Sull’arenile non è consentito sostare oltre il tempo strettamente necessario per l’espletamento dell’attività sportiva/motoria, prendere il sole, effettuare insediamenti occasionali, occupare spazi con tavoli, sedie, tende, camper o altri mezzi o attrezzature.

Civonline

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