Ormai da anni, si assiste ad una sistematica, quanto massiccia depenalizzazione dei reati, che vengono trasformati in illeciti amministrativi, per le cui violazioni, vengono previste sanzioni pecuniarie ed accessorie in generalmente più rilevanti. Ciò, anche con lo scopo di liberare le aule dei tribunali ormai inverosimilmente intasate da procedimenti, che in molti casi vedono la loro prescrizione, per decorrenza dei termini, di fatto sminuendo in questo modo il criterio dell’immediatezza e della certezza della pena, che ha come scopo principale quello della punizione del reo e del suo ravvedimento.

Foto Sequestro Ricci 1

E’ il caso anche delle nuove norme  inerenti la pesca illegale, che vedono la depenalizzazione della detenzione, sbarco, trasbordo, trasporto, commercializzazione e la somministrazione delle specie ittiche sottomisura di “novellame”, prevedendo a tal proposito sanzioni pecuniarie onerose, nonchè accessorie, che riguardano sia la confisca delle attrezzature, che la chiusura delle attività commerciali, per un periodo che va da cinque a dieci giorni, con  l’inasprimento delle sanzioni amministrative qualora vengano superati i limiti giornalieri di cattura nella pesca sportiva, ricreativa e subacquea.

In proposito, la Legge 28 luglio 2016, n. 154, avente ad oggetto

“Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita’ dei settori agricolo e agroalimentare, nonche’ sanzioni in materia di pesca illegale”,

mediante l’art. 39, ha apportato importanti modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquicoltura. In particolare, il comma 1. apporta modificazioni ed integrazioni agli artt. 7, 8, 9, 10,11, 12 e 14 del citato D.lgs. n.4/12. Mentre mediante l’art. 40 della Legge 154/16, viene normato il contrasto della pesca illegale nelle acque interne dello Stato, considerando quale esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiali, mezzi e attrezzature che siano vietati dalla legge.

In proposito alla commercializzazione e somministrazione del così detto novellame, queste verranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra i 1.000 ed i 75.000. Particolare attenzione dovrà essere prestata anche da chi pratica la pesca sportiva, ricreativa e subacquea, qualora la cattura giornaliera del prodotto ecceda i 5 chilogrammi. Per i trasgressori, sono previste sanzioni con importi che variano da un minimo di 500 sino ad un massimo di 50.000 euro. Graduando gli importi effettivi in relazione del quantitativo eccedente di pescato e quindi illecitamente catturato.

E’ previsto il raddoppio delle sanzioni, nel caso in cui le violazioni riguardino specie ittiche come il pesce spada ed il tonno rosso, con la sanzione accessoria della confisca del pescato e degli attrezzi e strumenti di pesca vietati. Colpendo come già detto, anche i commercianti che acquistino e somministrino prodotti provenienti da attività illegali.

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Inoltre, nel caso di pesca, commercializzazione e somministrazione di prodotto ittico sottomisura delle specie appena citate, è previsto un inasprimento delle sanzioni accessorie, mediante la sospensione della licenza di pesca da 3 a 6 mesi, che in caso di recidiva, si trasforma  nella revoca della licenza.

La norma in esame, prevede anche un aumento delle sanzioni per il pescatore non professionale che commercia prodotti ittici, con importi che raggiungono i 12.000 euro.

La Legge, vieta inoltre, specificatamente, di danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l’uso di materie esplodenti, dell’energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici e di raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalita’ appena indicate.

E’ posto anche il divieto di sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell’altrui attivita’ di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente.

Vietato pure pescare, detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti, nonchè pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca e’ sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi.

Con l’art. 40 della Legge  28 luglio 2016, n. 154, il legislatore intende invece contrastare, la pesca illegale nelle acque interne dello Stato. Considerando esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. Viene considerato esercizio illegale della pesca nelle acque interne, anche ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalita’ vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. La norma in esame,  considera acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti piu’ foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

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Sulla falsa riga di ciò che è previsto per la fauna ittica di mare, anche nelle acque interne, i divieti vengono estesi alla pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzare delle specie di cui ne sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente, come pure allo stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque e catturare la fauna ittica provocando l’asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

L’arresto da due mesi a due anni o l’ammenda da 2.000 a 12.000 euro, sono previsti per colui che pesca, detiene, trasborda, sbarca, trasporta e commercializza le specie di cui ne sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente, stordisce, uccide e cattura la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque, o cattura la fauna ittica provocando l’asciutta, anche parziale, dei corpi idrici, prevedendo in tal caso e per chi ne fosse in possesso, la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell’esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

A mio parere, sono queste le principali rilevanti novità in materia di pesca, che rimando naturalmente ad un’attenta lettura degli articoli 39 e 40 della Legge 28 luglio 2016, n. 154. Non v’è alcun dubbio che il legislatore ha voluto prestare una maggiore attenzione all’ecosistema, con particolare riguardo, alle risorse del mare, i suoi fondali e quindi alla flora ed alla fauna marittima, nonché a quelle delle acque interne, sempre più danneggiate e compromesse, oltre che da fenomeni di pesca abusiva, anche dalle varie forme d’inquinamento.

Proprio per questo, il così detto novellame, viene particolarmente cautelato, come particolari specie di pesce a tutela e garanzia del ripopolamento della fauna ittica, e del mantenimento delle specie, che siano queste di acque salata, dolce, o salmastra.

Ma la Legge oltre alla fauna ittica, pone altrettanta particolare attenzione affinché i fondali non vengano deturpati e danneggiati mediante strumenti ed attrezzature da pesca illegali o illegittimamente utilizzate, che andrebbero a distruggere l’habitat di numerose specie viventi, sia animali che vegetali.

Per quanto riguarda le acque marine, il controllo è demandato preliminarmente alla Guardia Costiera, che peraltro a seguito dell’entrata in vigore della nuova Legge, ha diramato numerosi bollettini su tutto il territorio nazinale, in cui vengono sintetizzati i divieti e le sanzioni, ma naturalmente, anche altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed amministrativa, possono effettuare i controlli, compresi quelli relativi al trasporti del pescato, nonchè alla sua commercializzazione e somministrazione, insomma, in tutti i passaggi della filiera.

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Avviandomi alla conclusione, una nota di perplessità, non posso non aggiungerla. Sino a poco tempo fa, la Polizia Provinciale e il Corpo Forestale dello Stato, erano gli organi specificatamente tra l’altro preposti al controllo delle acque interne e quindi anche della pesca e della caccia. A seguito delle recenti riforme, che hanno visto sia l’abolizione delle province, trasformandole in enti di area vasta con funzioni residuali, con la conseguenza che la Polizia Provinciale, avrebbe dovuto essere assorbita e/o comunque transitare in altri enti, nonché dell’inglobamento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, si è creato un clima di incertezza in ordine ai compiti istituzionali sin’ora svolti dai due corpi. Perplessità sui compiti d’istituto attuali di queste due importantissime forze di polizia, sino a questo momento saldi punti di riferimento per la tutela dell’ecosistema, che si trasforma nella apparente mancanza di due organi di controllo dell’ambiente in generale, compreso ovviamente quello che concerne le acque interne e quindi della fauna e della flora fluviale e lacustre, in un momento in cui l’ambiente più che mai, soprattutto per i danni subiti per mano dell’uomo, ha la necessità di essere cautelato e protetto.

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