Tidei: “Un Carugno smemorato cerca di auto assolversi nella procedura del Forno Crematorio”

“Verrà denunciato per falso in atto pubblico e diffamazione”.

“Nel leggere le Diligence dell’ing. Carugno ci colpisce con quale puntigliosità esamina le procedure riferite al 2012-2013 ed invece  con quale superficialità tralascia aspetti fondamentali della aggiudicazione che lo vedono direttamente coinvolto . Non solo , ma durante il periodo  della mia Amministrazione arriva a definire “illegittimi” degli atti deliberativi di Giunta , mentre poi sorvola su quelli del 2014 – 2015 , sottacendo ad aspetti ben molto più gravi che rasentano la probabile turbativa d’asta,  il falso in atto pubblico , l’abuso d’ufficio , per non parlare delle violazioni edilizie e del bando di gara . Nel ricordare al Dirigente che è proprio l’art. 19 da Lui decantato che concede la facoltà al privato di proporre in autonomia ogni progetto di iniziativa pubblica , nonché di integrare e non di adeguare o modificare dati utili al progetto , cosa diversa da quanto sostenuta nella sua relazione , vorrei rinfrescargli la memoria . Innanzitutto per auto assolversi si colloca come data della propria assunzione al  2015 . Errato . In quanto se andiamo sull’Albo Pretorio del Comune troviamo atti a sua firma fin dal gennaio del 2014 quale dirigente dei LL.PP. Ma ancora di più . Quando nella sua puntuale nota fa presente che la procedura manca di un Responsabile del Procedimento , e quindi si accinge a nominarlo , si auto accusa perché la L.241/90 art. 5 è chiara : fino a quando non viene assegnata tale funzione il Dirigente dell’area è Responsabile di tutti i procedimenti , quindi anche del Forno Crematorio per tutto l’anno 2014 –fino all’aprile 2015 . E cosa accade in questo periodo di 1 anno e mezzo ? viene aggiudicata la gara con un travaso di una nuova società   che non solo non aveva i requisiti , non solo non compare nella aggiudicazione definitiva , ma soprattutto violava il principio del bando di gara che clamorosamente censurava tale operazione prima della aggiudicazione definitiva , pena esclusione . Ma  visto che è lo stesso Carugno Dirigente del lavori Pubblici e Responsabile dell’Opera ,ci domandiamo : dove era il solerte dirigente a vigilare le alterate procedure di gara ? Ma soprattutto dove era il Responsabile del Procedimento  che doveva verificare entro 60 giorni i requisiti peraltro inutili della nuova società ? Ma quando sostiene che il funzionario che firma la aggiudicazione è lo stesso  membro di commissione come responsabile del procedimento perché non ha annullato l’atto in autotutela? Ma continuando , vediamo che dall’albo pretorio firma atti pubblici fino al 18 agosto e poi dal 4 settembre il poi, perché non firma quello relativo alla aggiudicazione di gara . Ma soprattutto se era stato così solerte a censurare il solo  presunto difetto di procedure nel 2013 , come mai  il 23. 12.2015 , quando se ha firmato  come rappresentante del Comune di Civitavecchia  la convenzione con la Ditta aggiudicataria,   non si accorge che ai sensi dell’art. 42 del TUEL non c’è delibera consigliare di approvazione dello schema di convenzione ? . Improvvisamente viene colpito da amnesia e tutto quello che aveva scritto 1 anno prima viene posto come polvere sotto il tappeto . Ma il buon Dirigente anche se non più responsabile del Procedimento  emette pareri tecnici di conformità quando il progetto esecutivo stravolge quello allegato al contratto , ovvero cambia le carte in tavola. Ma allora al puntiglioso funzionario   gli domandiamo : il contratto approvato con un progetto allegato come parte integrante che è diventato nel frattempo carta straccia che valore ha ? ce lo spieghi lui visto che ha detto che è stata solo la mia Amministrazione a compiere procedure illegittime . Come caro dirigente smemorato ci spieghi come mai con la Det. 960 del 2015 dice di prendere atto del subentro  del nuova Ditta 1 anno dopo dai fatti quando invece era suo obbligo vigilare sulla correttezza documentale all’epoca dei fatti . Sorvolo infine sul Piano Finanziario asseverato che doveva essere verificato a tutela del Comune da un Organismo qualificato,  che per conto della stessa Amministrazione accertasse la veridicità di dati ed importi prima della sua approvazione  a scatola chiusa , distogliendo  i poteri competenti  che erano e rimangono del solo   Consiglio Comunale . Come vede soffrire di amnesie ed autoassolversi  non le rende verità . La invito infine ad non farsi promotore di affermazioni false e diffamatorie che sfoceranno comunque in una denuncia alla procura della repubblica che mi sto accingendo a presentare”.

Lo ha reso noto l’ Avv. PIETRO TIDEI .