INTERROGAZIONE URGENTE

Oggetto: CRITICITA’ E CARENZE RISCONTRATE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE ALL’AVVIO DELLA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL COMPLESSO TERMALE TERME TAURINE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 14 DEL 22/01/2018

PREMESSO:

che con precedente nota prot. 27029 del 26.03.2018, lo scrivente gruppo PD aveva presentato interrogazione urgente, in merito alla sottoscrizione della Convenzione per la Gestione del Complesso Monumentale delle “Terme Taurine” di Civitavecchia di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 22.01.2018, ad oggi ancora non discussa, avente ad oggetto “Convenzione per la Gestione del Complesso Monumentale delle “Terme Taurine” di Civitavecchia, sito in località Casale dei Bagni, tra il Comune di Civitavecchia e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale. Mandato al Sindaco per la sottoscrizione”

che l’Amministrazione Comunale ha preso atto della Convenzione e dell’Allegato tecnico firmati dalla Soprintendente e trasmessi al Comune di Civitavecchia con nota acquisita agli atti il 19/12/2017 al prot. n. 109182;

che con lo stesso atto è stato dato mandato al Sindaco di Civitavecchia di provvedere alla sottoscrizione della soprarichiamata Convenzione unitamente all’allegato tecnico, disciplinante i rapporti tra il Comune di Civitavecchia e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale;

che con lo stesso atto è stato dato mandato al Dirigente del Servizio 4 – Ambiente e Beni culturali di porre in essere tutti i provvedimenti di competenza connessi e conseguenti all’approvazione della deliberazione di G.C. n. 14 del 22/01/2018 nonché dato mandato al Dirigente del servizio 6 – Attività produttive, cultura, Turismo, Politiche Giovanili, Trasporti, sito e trasparenza di porre in essere quanto di competenza per l’attivazione di apposita procedura di evidenza pubblica, in attuazione degli obblighi posti a carico del Comune, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione per la Gestione del Complesso Monumentale delle “Terme Taurine” di Civitavecchia, sito in località Casale dei Bagni;

che la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 22.01.2018 si appalesa viziata da incompetenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art 42 comma 2 lett e) del D,Lvo 267/2000 dai quali si evince chiaramente la competenza del Consiglio comunale, e non della Giunta, “ nell’affidamento di servizi mediante convenzione”. Infatti, la Convenzione che la delibera di Giunta comunale n. 14 del 22.01.20 18 ha approvato concerne esattamente la gestione del complesso monumentale delle “Terme Taurine” di Civitavecchia per assicurare (art. 4 della Convenzione) i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico nonché servizi di pulizia, vigilanza, di biglietteria, di promozione di attività di studio e ricerca ed infine il servizio di diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e tutto quant’ altro elencato punto per punto all’art 1 dell’ Allegato Tecnico alla Convenzione medesima.  Lo schema di Convenzione che la Giunta Comunale  ha preso atto e che il Sindaco di Civitavecchia è stato autorizzato a sottoscrivere andava approvata, dal Consiglio comunale, trattandosi, di fatto, di un affidamento di un servizio pubblico mediante convenzione  proprio come era avvenuto in occasione dell’approvazione dello schema della precedente Convenzione Provvisoria Rep. 128 del 15.04.1998 da parte del Consiglio Comunale di Civitavecchia con la deliberazione n. 47 espressa nella seduta del Consiglio Comunale del 17.03.1996;

che la suddetta deliberazione si appalesa altresì viziata da incompetenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art 42 comma 2 lett i) del D,Lvo 267/2000 in quanto prevede spese, ancorché non puntualmente determinate, che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi e quindi materia esclusiva e riservata alle attribuzioni dei Consigli Comunali. La nuova Convenzione, infatti,  ha previsto modifiche rilevanti che incidono sia sulla durata (10 anni anziché 3 anni ) che sulle attività oggetto della stessa, nonché ha posto, diversamente da quella precedente, a carico del Comune di Civitavecchia sensibili oneri economici a valere su più esercizi finanziari (art 6 comma 2 della Convenzione) connessi alla manutenzione ordinaria, alla manutenzione del verde, alla manutenzione degli impianti elettrici ed idrici dei locali utilizzati ed a cui si aggiungono le spese fisse relative ai consumi energetici, idrici, telefonici, alla pulizia di tutti i locali di sorveglianza. Ragion per cui anche per tale ulteriore competenza, la nuova convenzione del 2018 doveva essere approvata dal Consiglio comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 comma 2 lett i) in quanto la stessa ha di fatto previsto spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi.

CONSIDERATO:

che con nota prot.: CMRC-2018-0125233 – 2018-07-31 la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma capitale, avente per oggetto “Gara per la gestione in concessione del complesso monumentale Terme Taurine, ha evidenziato l’impossibilità di procedere alla pubblicazione di una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti e della normativa di riferimento in quanto:

  • I servizi oggetto della concessione non sono supportati da una descrizione chiara ed univoca di tutti gli elementi costitutivi: descrizione del complesso, estensione, elementi architettonici, elementi naturalistici, immobili e spazi a disposizione per realizzare in particolare le seguenti attività: a) CUP, prenotazione, prevendita; b) Biglietteria; c) Guardaroba; d) Laboratori didattici; e) punti vendita; f) caffetteria, ristorazione e catering; g) Realizzazione di eventi espositivi; h) Realizzazione di eventi culturali; i) Eventi e affitto spazi;
  • Non si evince la descrizione puntuale dei luoghi, elemento fondamentale per definire quali aree sono utilizzabili per lo svolgimento delle attività sopraindicate;
  • Va chiarita la natura del bene nominato nell’allegato tecnico alla Convenzione art. 1 comma 2 fabbricato di cui al Foglio 9 P. 45, le relative dimensioni e soprattutto quale utilizzo è consentito;
  • Non è garantita la piena disponibilità del fabbricato di cui sopra in quanto la Sovrintendenza dichiara che tutti gli immobili del complesso sono sottoposti a vincolo;
  • Manca una puntuale descrizione degli elementi naturalistici (estensione delle aree verdi e loro caratteristiche) per realizzare le seguenti attività: a) pulizia dei siti; b ) Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde (alberature, siepi, prati ecc.); c) Manutenzione ordinaria degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità estensione delle aree verdi e loro caratteristiche evidenziando la mancanza della descrizione dei luoghi;
  • Mancanza dei ricavi presunti del Concessionario e conseguentemente del valore certo della concessione;
  • Mancanza di una puntuale analisi tecnica condotta dal comune in base a parametri economici ben definiti e ragionati per determinare la durata del contratto di concessione ai sensi del comma 2 dell’art. 168 del codice dei contratti;
  • Mancanza del progetto definitivo e di un piano economico finanziario che possa permettere al concorrente di elaborare proprie valutazioni circa gli eventuali rischi operativi connessi all’attività che intende svolgere;

che risultano altresì mancanti le apposite schede di gestione e carico antropico che dovevano essere parte integrante della deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 22.01.2018 come previsto dall’art. 5. Commi 3-5, dell’allegato tecnico (Norme di Sicurezza e carico antropico del complesso monumentale);

che risulta evidente l’incapacità dell’Amministrazione comunale a porre in essere quanto di competenza per l’attivazione di apposita procedura di evidenza pubblica, in attuazione degli obblighi posti a carico del Comune ai sensi dell’art. 6 della Convenzione sottoscritta con la Soprintendenza;

che risulta evidente altresì che l’Amministrazione comunale non ha approvato il regolamento per la gestione del complesso monumentale delle Terme Taurine al fine di evitare di sottoporre l’atto al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. a);

che alla luce delle carenze sottolineate dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale occorre procedere all’approvazione del regolamento per la gestione del Complesso Monumentale delle “Terme Taurine” da parte del Consiglio Comunale;

VISTO:

che lo scrivente GRUPPO PD già con Interrogazione urgente prot. 27029/26.03.2018, ad oggi non discussa,  ha evidenziato che sono state sottratte alla competenza del Consiglio comunale specifiche attribuzioni in materia riservate dal TUEL (art. 42) allo stesso Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo in quanto la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 22.01.2018  non è stata portata all’approvazione del Consiglio Comunale secondo  le attribuzioni di cui all’art. 42 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. (TUEL) come già fatto per l’approvazione della precedente Convenzione rep. N. 128 del 15/04/1998 adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 47 del 17/03/1998.

Tutto ciò premesso Il gruppo Consiliare del Partito Democratico

INTERROGA

il Sindaco e la Giunta per conoscere:

  • per quale motivo il regolamento per la gestione del complesso termale delle Terme Taurine non è stato predisposto dagli uffici comunali e portato all’approvazione del Consiglio Comunale;
  • per quale motivo non è stato redatto il progetto definitivo ed il piano economico finanziario per la gestione in concessione del complesso monumentale Terme Taurine prima di trasmettere, per l’avvio della gara, alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma capitale la Convenzione ed i relativi allegati adottati con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 22.01.2018;
  • per quale motivo il Consiglio comunale è stato esautorato dall’approvazione di una scelta politica importante consistente nella modalità di concessione di un servizio pubblico che è attribuita esclusivamente alla competenza del Consiglio comunale dall’art. 42 lett. e) del D.Lgs 267/2000;
  • se il Sindaco è consapevole che le procedure riservate alla competenza del Consiglio comunale dalla legge sono attribuzioni di controllo politico-amministrativo che sottendono, in questo caso, una valutazione della scelta in ordine alla organizzazione di pubblici servizi;
  • se infine, ma più rilevante dal punto di vista politico, alla luce delle evidenti carenze progettuali sottolineate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, il Sindaco e la Giunta non ritengano di dover sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale il Regolamento per la gestione del complesso delle Terme Taurine e conseguentemente l’intera Convenzione tra il Comune di Civitavecchia e la Soprintendenza al fine di evitare le gravi conseguenze che possano derivare all’Ente dagli immancabili ricorsi sulla base delle palesi irregolarità sopra evidenziate.

Civitavecchia, 08/09/2018

                                                                                                      il Gruppo Consiliare del Partito Democratico

                                                                                                      Marco Piendibene

Paola Rita Stella

Marco Di Gennaro

Mirko Mecozzi

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