Il primo cittadino dispone la riapertura delle aree gioco (dal 28 maggio), la riapertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante, la chiusura delle palestre di proprietà del comune e il divieto di installazione di strutture e attrezzature sportive su aree pubbliche comunali.

TARQUINIA – Voglia di mare, di estate, di libertà. I telefoni delle strutture ricettive cominciano a squillare e i ristoranti aperti sono già presi d’assalto. Tarquinia torna a vivere, con cittadini e visitatori desiderosi solo di dimenticare la lunga quarantena determinata dal lockdown che li ha tenuti chiusi in casa per scongiurare il contagio da Coronavirus. All’apparenza la paura sembra lasciare il posto al desiderio di normalità all’aria aperta, tra una passeggiata lungomare e alle Saline e un pasto a base di pesce. Manca solo la tintarella sul lettino, ma è conto alla rovescia per la riapertura degli stabilimenti balneari a partire dal prossimo weekend. Intanto i tarquiniesi godono dei locali che hanno alzato le saracinesche di bar e ristoranti.

Sul fronte delle misure anti Covid 19 e dei progressivi allentamenti delle restrizioni, il sindaco Alessandro Giulivi ha firmato una nuova ordinanza (n 20 del 22 maggio) con la quale dispone la riapertura delle aree gioco (dal 28 maggio), la riapertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante, la chiusura delle palestre di proprietà del comune e il divieto di installazione di strutture e attrezzature sportive su aree pubbliche comunali.

Nel dettaglio, con l’ordinanza, il sindaco Giulivi dispone dal 23 maggio 2020 e fino a nuove disposizioni: “La revoca delle ordinanze sindacali n. 07 del 20/03/2020, n. 12 del 09/04/2020; di utilizzare protezioni delle vie respiratorie per l’accesso nelle attività commerciali e lavorative in cui la prestazione prevede un contatto diretto tra operatore ed utente, nonché sui mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti.; di prediligere una frequente sanificazione delle mani con soluzioni idroalcoliche anziché guanti monouso, limitando l’obbligo all’utilizzo di questi ultimi DPI in attività commerciali alimentari che prevedono il contatto con alimenti; la riapertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale del territorio comunale; la chiusura delle palestre comunali e degli impianti sportivi comunali al chiuso, poiché l’uso promiscuo e la scarsa possibilità di aerazione dei locali non possono al momento garantire le disposizioni igieniche previste; il divieto di installazione di strutture ed attrezzature sportive su aree pubbliche comunali e su lotti e/o porzioni di terreno privati con accesso da parte di utenti esterni, senza l’elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre alla preventiva approvazione del Comune”.

A far data dal 28/05, il primo cittadino ordina consente “l’accesso e l’utilizzo dei giochi per bambini installati all’interno dei parchi, giardini pubblici, pinete, sempre nel rispetto del divieto di assembramento, con le seguenti disposizioni, già contenute nella ordinanza regionale Z00041 del 16.05.2020: da parte di bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare,anche non parente, in caso di bambini al disotto dei 14 anni; tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine (è raccomandata in questa circostanza anche ai bambini da 3 a 6 anni), e che non si determinino densità fisiche tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento interpersonale (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell’area). È responsabilità del genitore o dell’adulto familiare accompagnatore (o del ragazzo se almeno 14enne) attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell’adolescente con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita e in caso di soggetti con patologie neuropsichiatria infantile (NPI), fragilità,cronicità, in particolare: in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell’adulto accompagnatore; in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie NPI, fragilità, cronicità, garantire la presenza di un adulto accompagnatore (nota bene: in caso di ragazzi di almeno 14 anni, non è necessario l’accompagnatore adulto, mentre si attribuisce al ragazzo stesso, sotto la sorveglianza degli operatori che vigilano sull’area, la responsabilità di mantenere il distanziamento fisico)”.

Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, secondo i principi ed il procedimento di cui all’art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 e le somme dovute sono di spettanza del Comune di Tarquinia. Rimane impregiudicata la denuncia all’autorità giudiziaria per la violazione dell’art. 650 codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Civonline

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