In questi giorni stanno pervenendo all’ufficio tributi una serie di “Istanze di interpello “ex lege” 212/2000 (statuto del contribuente). Iniziativa promossa dallo sportello consumatori in maniera del tutto inusuale ed autonoma, effettuata senza alcuna consultazione l’Ente per verificare la fondatezza dell’iniziativa prima di generare aspettative ai contribuenti. La suddetta istanza non sospende in alcun modo il pagamento e l’applicazione delle sanzioni.

L’istanza verte sulla richiesta di chiarimenti su due punti:

  • la legittimità della sanatoria ex post da parte del C.C. della delibera di giunta che aveva rettificato l’errore materiale commesso nella delibera di C.C. istitutiva della tari che conteneva un allegato con l’esplicitazione di tariffe errate;
  • la corretta quantificazione della superficie sulla quale è stata applicata l’imposta, per la mancata applicazione della riduzione prevista, ai sensi dell’art. 12 dello stesso regolamento comunale TARI che prevede che la tassazione sia applicata all’80% della superficie catastale.

Le richieste sono pretestuose e totalmente infondate poiché:

–          il primo punto è stato sanato con l’istituto della convalida previsto ai sensi dell’art. 21 nonies c. 2 del Tuel con efficacia ex tunc (efficacia retrottiva) ossia il Consiglio Comunale facendo sua la delibera di giunta gli ha dato efficacia dalla data in cui la giunta ha deliberato, quindi prima dell’emissione delle bollette 2014.

–          Quanto al secondo punto,  la commisurazione del tributo sulla superficie catastale ridotta all’80% sarà effettuabile solo quando verranno allineati i dati degli immobili a destinazione ordinaria e quelli riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, interna e esterna, di ciascun comune. Si dovrà, quindi, utilizzare come parametro la superficie calpestabile per tutti gli immobili, senza alcuna distinzione, fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della l. n. 147/13. In base a questa disposizione devono essere attivate le procedure di interscambio dei dati fra Agenzia delle entrate e comuni per determinare la superficie catastale degli immobili, che i contribuenti saranno obbligati a dichiarare in futuro per il pagamento della Tari. Inoltre, la lettara d-bis, art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 ha  specificato che l’uso delle superficie catastali per il calcolo della TARI decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che attesti l’avvenuta attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge n. 147/2013.

Ad oggi detto provvedimento non risulta ancora emanato poiché non è stato completato da parte del catasto e dei comuni l’allineamento dei dati. E’ comunque tutta da verificare se l’applicazione della diversa superficie (80% di quella catastale e non quella calpestabile) porterà un effettivo risparmio sul calcolo della tassa.

Alla luce di tutto si conferma la regolarità delle bollette Tari 2014 già inviate ai contribuenti. 

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