cozzolino

IL SINDACO
 Premesso che la Regione Lazio con la Legge Regionale n° 39 del 28.10.2002 ha fissato dal
15 Giugno al 30 Settembre di ogni anno l’arco di tempo considerato di massima pericolosità
per il rischio di incendi boschivi nel territorio di competenza;
 Visto che la suddetta Legge, all’art. 66 comma 3° testualmente recita: “ La Regione e gli
Enti Locali promuovono campagne di informazione alla popolazione in merito alle cause
determinanti l’innesco di incendio e la sua propagazione” ;
 Avvisando che con Delibera di Giunta municipale n° 93 del 31.03.2008 si è preso atto della
formale istituzione del “Catasto degli Incendi” (Legge n° 353/2000) presso questo Ente al
fine di preservare, con vincoli di varia natura, le aree percorse dal fuoco;
 Vista l’ordinanza sindacale n. 216 del 22.5.2017 con cui sono stati disposti i provvedimenti
in materia di prevenzione del rischio incendi boschivi per l’anno 2017 nel periodo di
massima pericolosità;
 Vista la Legge n. 353/2000;
 Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000;
 Visto il Decreto Legislativo 152/06 Testo Unico dell’Ambiente; – Vista la Legge regionale n.
39/2002;
 Vista l’ordinanza sindacale n. 116 del 08.04.2015 avente oggetto : “ Pulizia e sfalcio di
terreni e giardini privati degrado igienico abbandono rifiuti decoro urbano”;
O R D I N A
1. nel periodo di massima pericolosità di rischio di incendi boschivi, e precisamente nel
periodo che va dal 15/06/2018 al 30.09.2018, in tutte le zone boscate e in tutti i terreni
condotti a coltura agraria, pascolivi od incolti il divieto di compiere azioni che possano
arrecare pericolo mediato o immediato di incendio;
2. il divieto, il deposito e l’accensione di immondizie di qualsiasi natura, bruciamento di
stoppie e di altri residui di lavorazione, sono incluse l’accensione di fuochi per qualsivoglia
finalità (ripulitura di erbe ed arbusti, barbecue, fuochi di artificio, fuochi di bivacco o di
campeggio temporanei, ecc.);
3. tutti gli Enti ed i privati possessori, a qualsiasi titolo, di boschi, terreni agrari, prati, pascoli
ed incolti, devono adoperarsi in ogni modo, al fine di evitare il possibile insorgere e la
propagazione di incendi.
In tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi su terreni incolti, compresi i boscosi e
quelli a macchia mediterranea, anche se non confinanti con strade e altre vie di transito:
a) la perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10 metri se
adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano e/o da altro materiale
combustibile di:
 terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo e/o arbustivo
facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
 terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
 terreni incolti;
b) l’effettuazione delle operazioni previste dall’ordinanza sindacale n. 116 dell’ 08.04.2015
avente come oggetto “ Pulizia e sfalcio di terreni e giardini privati degrado igienico
abbandono rifiuti decoro urbano”, testualmente riportate:
 lo sfalcio dalla vegetazione erbacea spontanea;
 la potatura della vegetazione spontanea e non, arbustiva ed arborea, che sporge oltre il limite
della proprietà sul sedime stradale e/o sul marciapiede pubblico e/o sul suolo pubblico
;
 la completa pulizia dai rifiuti presenti nonché la completa rimozione di eventuale materiale
di scarto, anche di risulta di lavori edili, con obbligo di presentazione all’ autorità
giudiziaria incaricata della certificazione di avvenuto smaltimento presso idonea discarica
autorizzata;
 il mantenimento nel tempo dello stato di decoro.
c) La ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai
sensi della legge regionale 19.09.1974, n°. 61) delle aree boscate confinanti con strade ed
altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;
d) la ripulitura da parte degli Enti interessati (ANAS, FF.SS., Consorzi di Bonifica, Università
Agrarie, Comandi Militari, Amministrazione di Roma Area Città Metropolitana ecc.) della
vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette di cui al punto
precedente) presente lungo fossi, canali, scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel
rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;
e) la graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con
strade, per una fascia di almeno 10/20 metri di profondità (in quanto la forma di governo a
fustaia diminuisce il rischio di propagazione di incendi rispetto ai boschi governati a ceduo).
I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette
fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per
l’inosservanza delle prescrizioni impartite.
SANZIONI
Fatta salva l’applicazione dei provvedimenti di natura penale, ove riscontrabili:
 l’inosservanza dei divieti sarà sanzionata ai sensi degli art. 10 e 11 della Legge n. 353 del
21.11.2000;
 il mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi comporta l’applicazione della
sanzione pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 l’Amministrazione comunale, a fronte della mancata osservanza del presente
provvedimento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste a carico dei trasgressori, in caso di
necessità ed urgenza, potrà eseguire, a cura del servizio Ambiente, la pulizia delle aree ad
elevato rischio di incendio sostituendosi ai proprietari/conduttori, con procedura in danno
dei proprietari/conduttori inadempienti, a cui saranno addebitati i relativi costi.
D I S P O N E
– La presente Ordinanza deve intendersi efficace dalla data di emanazione sino alla revoca dello
stato di pericolosità per gli incendi boschivi da parte della Regione Lazio per l’anno 2018.
-Il conferimento degli sfalci potrà avvenire presso l’Ecocentro sito in Civitavecchia RM in via Alfio
Flores nn 11/19;
-La pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la massima diffusione mediante l’inserimento sul
sito internet istituzionale del Comune di Civitavecchia, l’ affissione di manifesti nelle zone ad alto
rischio e nella città, l’ informazione alla popolazione attraverso i mass-media locali.
-La trasmissione del provvedimento al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, al
Corpo di Polizia Locale e a tutte le altre Forze di Polizia per i controlli finalizzati all’osservanza
dell’Ordinanza.
R I C O R S I
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso
all’Albo Pretorio comunale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

IL SINDACO
(Ing. Antonio Cozzolino)

image_pdfScarica articolo (pdf)image_printStampa articolo
Quanto ti piace?

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com