Riceviamo e pubblichiamo

“AL VICE SEGRETARIO GENERALE  DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Dr Riccardo Rapalli

     E  p.c.  AL SINDACO  DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Ing. Antonio Cozzolino

       AL SEGRETARIO GENERALE  DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Dr.ssa Caterina Cordella

Oggetto: diffida alla revoca immediata determinazione 2527 del 30/12/2015

Premesso che con determinazione n. 1152 del 8/7/2015 a firma del Segretario Generale dr.ssa Caterina Cordella, veniva approvato il nuovo elenco di liberi professionisti per la scelta degli incarichi esterni per la difesa e rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione Comunale;
Che tra detti professionisti risulta anche quello dell’Avv. Gianluigi Pellegrino con studio legale a Roma, in Corso del Rinascimento 11, che risulta essere conoscente della dr.ssa Cordella  (sembrerebbe suo difensore di fiducia in altri provvedimenti) e che pertanto la stessa avrebbe dovuto astenersi, secondo il nuovo codice di comportamento dei pubblici dipendenti, dall’assumere detta determinazione;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 31/12/2015 l’Amministrazione delibera di:
1) conferire ad un professionista legale del libero foro, l’incarico di tutelare il patrimonio dell’ente, davanti gli organi giurisdizionali competenti nei confronti della società che seguì la procedura per conto del Comune di Civitavecchia, in quanto si ritiene che la natura del contratto è in palese danno all’amministrazione, viste le conseguenze finanziarie negative che l’intera operazione ha generato per l’ente;
2) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio ed a sottoscrivere ogni atto utile alla difesa dell’Ente, ivi compresa la procura alla lite;
3) mandare al Segretario Generale per l’adozione degli adempimenti consequenziali, in conformità alle previsioni del Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio, di assistenza legale e rappresentanza in giudizio e la successiva adozione dell’impegno di spesa secondo quanto stabilito nelle premesse;

Data l’urgenza di proseguire nell’attività di cui sopra, propone di deliberare:
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.vo 267/2000.

Con determinazione n. 2527 sempre in data 30/12/2015 il Vice Segretario Generale conferisce il seguente incarico:

1. affidare l’incarico all’Avv. Gianluigi Pellegrino con studio legale a Roma, in Corso del Rinascimento 11, di tutelare il patrimonio dell’ente, davanti gli organi giurisdizionali competenti nei confronti della società che seguì la procedura per conto del Comune di Civitavecchia, in quanto si ritiene che la natura del contratto è in palese danno all’amministrazione, viste le conseguenze finanziarie negative che l’intera operazione ha generato per l’ente;
2.  Impegnare la complessiva somma di € 10.000,00 oneri inclusi, per le motivazioni di cui sopra, al cap. 423 del bilancio di previsione anno 2015, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 01/09/2015 n. 71;
3. Dare atto che una parte del compenso del professionista è costituita da una percentuale eventuale e aggiuntiva a tale compenso, pari al 3%, non a carico del bilancio dell’ente, ma da imputarsi alle somme che dovrebbero rientrare a seguito di esito favorevole dell’azione difensiva indetta dal Comune di Civitavecchia, così come previsto nella delibera di Giunta Comunale 251/2015 sopra richiamata;
4. Di approvare la bozza di atto di incarico allegata al presente atto che dovrà essere sottoscritto dal predetto professionista, da cui si evinca in maniera chiara e dettagliata la dichiarazione di cui alla lettera f), comma 4 dell’art. 7 del vigente regolamento;
5. Trasmettere copia del presente provvedimento ai servizi finanziari per i provvedimenti di competenza.

Nella premessa di detta determina si riporta che:
Con nota prot. n. 98626 del 21/12/2015 è stata richiesta la disponibilità ad accettare l’incarico sopra descritto, all’Avv. Gianluigi Pellegrino, con studio legale a Roma – in Corso del Rinascimento 11 – regolarmente iscritto all’albo degli Avvocati dell’ente per l’anno 2015;
Preso atto che il professionista ha, con propria mail del 29/12/2015, (prot. n. 100687 del 30/12/2015), dichiarato la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico alle seguenti condizioni economiche:
– 10.000,00 euro (I.V.A. e C.A.P. compresi);
una percentuale, eventuale e aggiuntiva a tale compenso, non a carico del bilancio dell’ente, ma da imputarsi alle somme che dovrebbero rientrare a seguito di esito favorevole dell’azione difensiva indetta dal Comune di Civitavecchia.

Considerato che:
a) è stata richiesta ad un solo professionista – tra l’altro in data antecedente la decisione assunta dalla Giunta Comunale – la disponibilità ad accettare l’incarico in palese contrasto con i principi di cui all’art. 27 del Codice degli Appalti che testualmente recita:
Art. 27
Principi relativi ai contratti esclusi
1. L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto.
b) Lo stesso professionista risulta essere conoscente della dr.ssa Cordella Segretario Generale del Comune di Civitavecchia (sembrerebbe suo difensore di fiducia in altri provvedimenti);

c) Si da atto del rispetto della soglia di euro 10.000,00 nella proposta di parcella onde rientrare nel minimo previsto dal Regolamento Comunale per incarichi ad avvocati esterni mentre poi nel dispositivo si aggiunge, oltre a tale somma di euro 10.000,00, anche il 3% di quanto lo stesso professionista riuscirà a far recuperare alle casse comunali.

 Tutto ciò premesso e considerati i vari aspetti come sopra meglio richiamati relativi all’affidamento dell’incarico di che trattasi, con la presente
SI DIFFIDA FORMALMENTE
La S.V. a procedere alla revoca immediata della determinazione da lei adottata in data 30/12/2015 n. 2527 nonché di tutti gli eventuali altri atti successivi e conseguenti, avvertendo che trascorsi 5 giorni dalla presente senza alcun riscontro formale si provvederà alla denuncia delle anomalie e illegittimità riscontrate nelle sedi che si riterrà più opportune.

Civitavecchia li 22-02-2015     Avv. Pietro Tidei “.

 

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