prostitute

La  legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, avente ad oggetto: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta’.»

(Nona Parte)

Un’ultima cosa per poi concludere. Vorrei tornare al fenomeno della prostituzione ed a quello dei parcheggiatori abusivi, con l’utilizzo dei minori. In Italia, che lo si voglia, oppure no, la prostituzione non è considerata un reato, al più, qualora le meretrici espongano succintamente parti del loro corpo al fine di attirare i loro clienti, potrebbero incorrere in una sanzione amministrativa, che come negli altri casi probabilmente, mai verrà corrisposta. Ritengo, che a poco se non a nulla, sono valse le varie ordinanze sindacali così dette extra-ordinem emesse da molti sindaci anche per contrastare la prostituzione, in quanto considerate illegittime in molti casi, che non sto  qui ad elencare. Peraltro oggi il testo dell’art. 527 del Codice Penale, “Atti osceni in luogo pubblico” è stato modificato mediante un recente processo di depenalizzazione, prevedendo ora che “Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.” Di fatto, a mio modesto parere, se l’illecito avviene ad esempio in una zona periferica industriale, in orario serale e notturno, non sarà applicabile la sanzione penale, ma quella amministrativa, che come detto, non sarà sicuramente, mai corrisposta.

 

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