La  legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, avente ad oggetto: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta’.»

(Quarta Parte)

Detto questo e con la certezza di aver fornito un quadro più chiaro della situazione pregressa anche ai “non addetti ai lavori”, torniamo ad osservare cosa è accaduto al nostro decreto legge ora che è stato convertito con modifiche nella Legge  18 aprile 2017, n. 48.
La norma è divisa in due Capi; il Capo primo ha quale oggetto: “Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana”, è diviso in due Sezioni che  concernono rispettivamente : Sezione I – “Sicurezza integrata” e Sezione II – “Sicurezza urbana”. Il Capo secondo ha ad oggetto: “Disposizioni a tutela della sicurezza delle citta’ e del decoro urbano”, per un totale complessivo di 18 articoli, anzi 20, considerando due articoli “bis”. Si potrebbe considerare una legge abbastanza snella, comunque per molti aspetti analoga ad altre emanate nel passato, con particolare riguardo, ai così detti “pacchetti sicurezza”, dove in molti casi, si faceva riferimento al poliziotto di quartiere e comunque all’utilizzo di un sistema integrato di polizia di prossimità, o per meglio dire di prevenzione.
Poc’anzi facevo riferimento alla polizia locale, che nell’ottica della collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio è prevista, con questa nuova legge, debba avere uno scambio  informativo,  per  gli  aspetti di interesse nell’ambito  delle  rispettive  attribuzioni  istituzionali. E’ prevista inoltre l’interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di  polizia e regolamentazione dell’utilizzo in  comune  di  sistemi  di  sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle  aree  e  delle attività soggette a rischio.
Previsto inoltre l’aggiornamento professionale integrato per gli operatori  della polizia locale e delle forze di polizia, tenendo conto della necessita’ di migliorare la qualita’ della vita e del territorio e di favorire l’inclusione sociale e la riqualificazione  socio-culturale delle aree interessate.
Questa prima parte, aggiunta nella legge di modifica, non presenta a mio parere particolari novità, almeno rispetto al passato.

 

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