parcheggiatore-abusivo

La  legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, avente ad oggetto: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta’.»

(Ultima Parte)

E poi, in tanti casi la “lucciola” è più vestita di tante brave ragazze che in estate girano quasi svestite; in caso di sanzione, basta un semplice ricorso per vincere la controversia. Allora che fare? A parte il vecchio dibattito sulle “case chiuse” oppure no, che ad ogni buon conto regolarizzerebbe le attività di meretricio e la grande evasione fiscale del “settore” che è considerata una delle più grandi in Italia, la lotta da mettere in campo secondo me, non è quella alla singola prostituta che viene identificata ed il giorno dopo è di nuovo al suo posto, ma alle organizzazioni criminali che la gestiscono. Sono del parere, che mettendo in campo una eccellente e discreta attività di osservazione da parte delle forze di polizia, per un certo tempo e nei luoghi ove le “donnine” lavorano, sarà in grado sicuramente di dare  contezza di chi le accompagna e di chi le torna a riprendere, acquisendo in proposito anche idonee riprese video-fotografiche. Questa attività potrebbe essere in grado di scardinare le grandi organizzazioni criminali e le loro ramificazioni, assicurare alla giustizia molti criminali, recuperare gran parte dell’evasione fiscale e affrancare le donne, che in molti casi sono rese letteralmente in schiavitù da tali sistemi criminali. Tornando all’utilizzo dei minori nell’attività di parcheggiatore abusivo, anche in questo caso, come dicevo, serve a poco una sanzione, anzi più è elevata e meno verrà corrisposta proprio da chi non ha nulla da perdere. Mentre trovare eventuali genitori, o meglio ancora organizzazioni criminali che gestiscono questo genere di racket, potrebbe davvero almeno in parte, risolvere il problema, perché in questo caso, non era necessaria una nuova Legge, ma già era possibile, come lo è ancora oggi, inquadrare tali illeciti in forme di reato molto più gravi, come lo sfruttamento dei minori, previsto dall’art. 603-bis C.P. e la riduzione in schiavitù, dall’art. 600 C.P.

 

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