(Quarta Parte)

Premesso che il minore di età compresa tra gli anni 14 ed i 18, secondo il nostro ordinamento penale, risulta parzialmente capace di intendere e di volere e di conseguenza parzialmente imputabile. Questo, a seconda dei casi stabiliti dal giudice minorile e del suo libero convincimento, ciò anche a seguito di adeguate perizie; per i reati annoverati nella nuova legge, il codice penale già prevedeva in precedenza specifiche sanzioni. Ritengo pertanto ci si trovi innanzi alla solita duplicazione di ciò che già esisteva, aumentando a tal proposito la confusione. Mentre, in tutta sincerità, non riesco a capire, quale effetto possa effettivamente sortire l’eventuale ammonimento del questore. Oggi, in molti casi, ci troviamo di fronte a famiglie o a genitori, che sottovalutano particolari atteggiamenti o comportamenti dei loro figli, difendendoli a spada tratta, anziché richiamarli ad un comportamento più consono al civico vivere. C’è da aggiungere poi, che qualora il dirigente scolastico abbia notizia di fatti che possano avere rilevanza penale, ha comunque l’obbligo, di darne immediata informazione all’A.G., prevalendo in tal caso sulla convocazione delle parti, che diventerà di competenza degli organi incaricati delle indagini.
V’è poi da osservare che i compiti assegnati dalla norma all’insegnante designato quale referente, ma anche allo stesso dirigente scolastico, il quale ultimo, dovrebbe avere in alcuni casi, come appena detto, il compito di convocare le parti interessate, non ritengo siano così semplici da attuare. In proposito, ho sempre sostenuto la necessità di un ufficio ad hoc all’interno di ogni scuola, ma allo stesso tempo e con altrettanta forza la convinzione, che tale ufficio debba essere in capo almeno ad una figura diversa dal singolo insegnante. Non è semplice per un docente, che pur dimostrando un eccellente grado di preparazione nel suo ruolo e nella sua materia, affrontare un incarico del genere senza inevitabilmente incappare in non poche ed immaginabili difficoltà. Intraprendere un nuovo compito che presenta delicatissimi aspetti socio-psicologici, nonchè giuridici, che proprio per questi fattori, non ritengo sia così semplice da attuare da chi non è per così dire “addetto” ai lavori. Intendo dire che tale mansione, dovrebbe essere assegnata ad uno psicologo oppure ad un sociologo, certamente coadiuvato dall’insegnate designato, che può conoscere comunque molto meglio particolari aspetti e dettagli della classe. Allora si, che in questo caso, con buona certezza, si potrebbero ottenere dei buoni, se non ottimi risultati.

 

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