Il Fenomeno dell’Abusivismo Edilizio (Rubrica a cura del Dr Remo Fontana, Criminologo)

(Seconda Parte)

Mettendo in conto che tali eruzioni, verosimilmente possano accadere ogni qualche centinaio di anni e che la media della vita umana non va oltre gli 80anni, ne accetta il rischio pensando che semmai dovesse accadere qualcosa, non accadrà certamente nell’arco della sua limitata esistenza.
Dove volevo arrivare con questo esempio estremo? Semplicemente al fatto di chi costruisce abusivamente, che
oltre ad eludere alcuni oneri fiscali, realizzando opere in parecchi casi, senza alcun permesso o in totale difformità al
permesso approvato ed in questo ultimo caso, per mero esempio, invece di realizzare una casa di 100 mq, ne realizza
una di 300 mq, costruisce anche infischiandosene dei vincoli presenti, che possono essere storici,  paesaggistici ed altro, ma non di rado, anche idrogeologici, a fronte di chi lo fa regolarmente rispettando le leggi, ove possibile farlo e pagando il dovuto. Ora, a parte il reato che si sta compiendo, punito a secondo della gravità dall’art. 44, del d.p.r. n. 380/01 Testo Unico dell’Edilizia, reato contravventorio, che oltre all’arresto, prevede anche sanzioni oltre
i 50.000 euro, fermo restando le fattispecie di minore entità, che comportano vari gradi di sanzioni amministrative, per le quali non mi sto qui a dilungare, il territorio viene compromesso ulteriormente. Per costruire abusivamente, si abbattono alberi e vegetazione, senza pareri e permessi rilasciati da parte degli organi competenti, che in precedenza con le loro radici, riuscivano a tenere insieme il terreno, evitando che questo potesse franare, ma con la nuova casa sopra e senza alberi, adesso basta una pioggia intensa per farlo smottare e con se, tirarsi dietro la casa ed i suoi occupanti, mietendo molto spesso vittime e quando va “meglio”, feriti.
Naturalmente, come dicevo prima, colui che costruisce abusivamente, in molti casi, lo fa per evitare di chiedere permessi e pagare gli oneri relativi, come pure le future imposte per la casa, ma se avesse presentato un regolare progetto, questo avrebbe potuto essere regolarmente assentito, perché il lotto di terreno da P.R.G. era comunque
edificabile e non soggetto ad alcun vincolo.
Pertanto, in questi casi, il proprietario dell’opera abusiva, seppur soggetto all’azione penale, può richiedere
il permesso in sanatoria, pagando tutti gli oneri previsti, con alcune maggiorazioni ed a seconda dei casi e del libero convincimento del giudice penale, una volta ottenuta la sanatoria, ottenere anche l’archiviazione del procedimento
nei suoi confronti, ma ricordiamoci che le due strade, quella penale e quella amministrativa, viaggiano su due binari
separati.

(Segue nel prossimo numero)