(Ultima Parte)

Con la precedente normativa, la L. 47/85, il controllo edilizio era in capo al sindaco, mentre con il d.p.r. n. 380/01
Testo Unico dell’Edilizia, che peraltro, oltre ad apportare modifiche ed innovazioni, ha messo insieme e riorganizzato
una serie di precedenti leggi, emanate negli anni e che regolavano la materia di cui stiamo parlando, il controllo
edilizio è in capo allo specifico dirigente comunale, prevedendo un apposito servizio di vigilanza.
Pertanto, qualora si abbia il sospetto che si stia realizzando una costruzione abusiva, ad esempio mancante del
cartello indicante i lavori, esecuzione dei lavori in particolari orari, come notturni o in giorni festivi, con particolare
laboriosità e fretta, o altre circostanze che possano apparire strane e destare sospetti, si può richiedere l’intervento
della Polizia Locale, che è quella più specificatamente preposta a tali controlli, in quanto la polizia dell’ente locale.
In alternativa, si può richiedere anche l’intervento di altre forze di polizia, oppure inviare un esposto alla Procura
della Repubblica del luogo ove si sta perpetrando il presunto illecito, la quale delegherà per gli accertamenti un
organo di polizia, in genere la Locale, proprio per i motivi sopra accennati.
Nel concludere, è bene accennare, che in caso della presenza di un abuso edilizio, più persone ne possono essere
coinvolte e quindi essere ritenute responsabili, a vario grado e titolo, che come detto, a seconda della loro gravità,
possono ricadere sia nel campo amministrativo che in quello penale, che nello specifico sono: il committente/i,
il direttore dei lavori, la ditta esecutrice dei lavori e qualora via siano opere in cemento armato, anche il tecnico responsabile dei calcoli di tali strutture, che vanno preventivamente depositati allo Sportello Unico per l’Edilizia del comune su cui si intende realizzare il manufatto. Di seguito gli articoli più importanti della norma, che rimando ad una più attenta lettura, anche se in caso della necessità di realizzazione di opere edilizie, è comunque
opportuno affidarsi ad un buon tecnico.

Nel titolo II dall’art. 6 all’art. 15 del d.p.r. n. 380/01, è possibile rendersi conto sommariamente dei titoli abilitativi necessari, per le opere da realizzare, dalla semplice C.I.L., alla D.I.A., al Permesso a Costruire, come pure quali sono le
opere di attività edilizia libera, come ad esempio rifacimento di un bagno, consistenti nel rinnovo dei sanitari, sostituzione delle tubature e dei pavimenti. Il Capo II della norma in questione, dall’art. 30 al 48, contempla invece le sanzioni previste per i vari illeciti edilizi.

 

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