Controlli serrati su treni, aerei e navi con misurazione della temperatura.

Divieto di spostamenti in ingresso e sul territorio della Regione per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 C) che «devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante» e per quelli «soggetti già sottoposti a sorveglianza sanitaria attraverso isolamento fiduciario». E impegno per i vettori e gli armatori del trasporto interregionale di linea aereo, marittimo e ferroviario, per gli ingressi dedicati ai treni AV e IC, «a provvedere alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri all’imbarco e vietare lo stesso in caso di stato febbrile maggiore di 37,5 C». I vettori e gli armatori del trasporto interregionale aereo e marittimo del porto di Civitavecchia provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri anche allo sbarco.

Sono queste alcune disposizioni contenute nella nuova ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica firmata dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in vista delle aperture fra le regioni del 3 giugno. L’ ordinanza, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale, è stata trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro delle Infrastrutture e dei Traporti e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai sindaci dei Comuni del Lazio.

L’ ordinanza dispone poi che «il passeggero residente in regioni diverse dal Lazio che, allo sbarco, presenta temperatura maggiore di 37,5°C, contatta il numero unico regionale dedicato 800.118.800 che, all’occorrenza, attiva il Sisp di competenza territoriale per la presa in carico, l’eventuale apertura della procedura di isolamento e per l’effettuazione del test molecolare, anche attraverso l’accesso presso le sedi regionali ‘drive in’; fino all’esito del test diagnostico molecolare la persona è tenuta a restare in isolamento presso il proprio domicilio, osservando le note misure di distanziamento sociale, di igiene e di protezione». Inoltre, «il passeggero residente nel Lazio che non ha effettuato l’imbarco, ovvero il passeggero residente che allo sbarco presenta temperatura maggiore di 37,5° C, deve contattare il proprio medico di base per segnalare la sintomatologia e perla conseguente presa in carico secondo le modalità stabilite dalle linee guida regionali».

Il testo integrale:

“Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020.Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia diigiene e sanità pubblica.

VISTO l’art. 32 della Costituzione;VISTO lo Statuto della Regione Lazio;VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativodella Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e,in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di caratterecontingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficaciaestesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nellemedesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze dicarattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suoterritorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.;VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana – Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana – Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato,per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connessoall’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzettaufficiale della Repubblica italiana – Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimentoe gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottareulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misureurgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento insicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta lasospensione nell’arco temporale comunemente definito di lockdown;VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioniattuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiarel’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l’avvio della fase ditransizione successiva al cosiddetto lockdown;Pagina 2 / 5VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiarel’emergenza epidemiologica da COVID-19”;CONSIDERATO che l’evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l’efficacia dellemisure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice dicontagiosità in progressivo decremento;CONSIDERATO che il Servizio sanitario regionale ha approntato numerose misure volte atracciare, monitorare e intervenire con rapidità nell’ individuazione e contenimento della diffusionedel virus SARS Cov2, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di unpiano di intervento sulle strutture sanitarie, la regolamentazione dell’ingresso in Regione,l’approvazione di specifica applicazione App Dottor per Covid l’istituzione delle Unità Speciali diContinuità Assistenziale Regionale (USCAR) per lo svolgimento di attività di sorveglianza attivasul territorio, a domicilio e nelle strutture altre residenziali, anche con modalità “drive in” e, daultimo, l’avvio del piano regionale di sorveglianza epidemiologica;CONSIDERATO che con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 sono stati adottati icriteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;TENUTO CONTO che in base ai tre set di indicatori relativi “alla capacità di monitoraggio”, alla“capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti”, infine alla “stabilità ditrasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari”, l’applicazione al contesto regionale del Laziorestituisce – alla data di adozione della presente ordinanza – una matrice di “rischio basso”;DATO ATTO che la Regione, sulla base decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, delle linee guidaapprovate dalla Conferenza Stato Regioni in data 15 maggio 2020 e delle linee guida allegate aldecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, ha dettato, con le ordinanzeZ00040 del 12 maggio 2020, Z00041 del 16 maggio 2020, Z00042 del 19 maggio 2020, Z00043 del27 maggio 2020, specifiche disposizioni e adottato linee guida per il riavvio delle attivitàeconomiche, produttive e sociali;CONSIDERATO il citato decreto legge del 16 maggio 2020, n.33, laddove:- stabilisce all’art.1, comma 3 che “A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionalipossono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi diadeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”;- prevede che, per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza, le regioni monitorino concadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione atale andamento, le condizioni di sicurezza del sistema sanitario regionale;- prevede che “In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio,accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sueeventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio deiPagina 3 / 5ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informandocontestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive,rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 226 del 2 giugno 2020 cheapporta modifiche all’allegato 15 del DPCM 17 maggio 2020;RITENUTO opportuno dettare specifiche disposizioni volte a regolare l’ingresso e la circolazionesul territorio regionale, superando le precedenti ordinanze;RITENUTO opportuno prevedere, infine, che, allo scopo di continuare a prevenire fenomeni disovraffollamento presso gli uffici deputati al rilascio del certificato di esenzione per reddito E01,E02, E03, E04 e per esenzione per patologia, la scadenza del 30 giugno 2020 disposta con leordinanze Z0005 del 9 marzo 2020 e Z0006 del 10 marzo 2020 è differita al 31 dicembre 2020,fermo l’obbligo degli assistiti di comunicare all’Azienda sanitaria di appartenenza eventualivariazioni intervenute;RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizionidi eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;ORDINAai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanitàpubblica,1. non sono consentiti spostamenti in ingresso e sul territorio della Regione nei seguenti casi:a. soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente del Consiglio 26aprile 2020, devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo icontatti sociali, contattando il proprio medico curante;b. soggetti già sottoposti a sorveglianza sanitaria attraverso isolamento fiduciario;2. i vettori e gli armatori del trasporto interregionale di linea aereo, marittimo e ferroviario, pergli ingressi dedicati ai treni AV e IC, provvedono alla misurazione della temperatura deisingoli passeggeri all’imbarco e vietano lo stesso in caso di stato febbrile maggiore di37,5°C; i vettori e gli armatori del trasporto interregionale aereo e marittimo del porto diCivitavecchia provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri ancheallo sbarco;3. il passeggero residente in regioni diverse dal Lazio che, allo sbarco, presenta temperaturamaggiore di 37,5°C, contatta il numero unico regionale dedicato 800.118.800 che,all’occorrenza, attiva il SISP di competenza territoriale per la presa in carico, l’eventualeapertura della procedura di isolamento e per l’effettuazione del test molecolare, ancheattraverso l’accesso presso le sedi regionali “drive in”; fino all’esito del test diagnosticomolecolare la persona è tenuta a restare in isolamento presso il proprio domicilio,osservando le note misure di distanziamento sociale, di igiene e di protezione;4. il passeggero residente nel Lazio che non ha effettuato l’imbarco, ovvero il passeggeroresidente che allo sbarco presenta temperatura maggiore di 37,5° C, deve contattare ilproprio MMG/PLS scelta per segnalare la sintomatologia e per la conseguente presa inPagina 4 / 5carico secondo le modalità stabilite dalle linee guida regionali;5. allo scopo di continuare a prevenire fenomeni di sovraffollamento presso gli uffici deputatial rilascio del certificato di esenzione per reddito E01, E02, E03, E04 e per esenzione perpatologia, la scadenza del 30 giugno 2020 disposta con le ordinanze Z0005 del 9 marzo2020 e Z0006 del 10 marzo 2020 è differita al 31 dicembre 2020, fermo l’obbligo degliassistiti di comunicare all’Azienda sanitaria di appartenenza eventuali variazioniintervenute, restando salva ogni diversa misura a cura della Direzione salute e integrazionesocio-sanitaria in raccordo con l’Unità di crisi regionale.La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sitoistituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, atutti gli effetti di legge.L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione.La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio deiMinistri, al Ministro della Salute, al Ministro delle Infrastrutture e dei Traposti e ai Prefetti conrichiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TribunaleAmministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorsostraordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionaledella Giunta della Regione”

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