Neanche il tempo di rimettere in attività i motori, che le navi da crociere rischiano un nuovo stop. Questo almeno quanto previsto nella bozza del nuovo Dpcm. Al fine di contrastare il diffondersi del coronavirus, la bozza prevede lo stop dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. Il provvedimento, in vigore dalla data di adozione del decreto, fa salve le crociere in atto entro l’8 novembre. È inoltre consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani esclusivamente ai fini della sosta “inoperosa”. Se così fosse, dopo neanche tre mesi dalla ripartenza, seppur minima, del settore, si tratterebbe dell’ennesimo colpo anche per il porto di Civitavecchia.

L’AGGIORNAMENTO – Nel testo definitivo del decreto lo stop è scampato. Al punto 8 del decreto, infatti, vengono definite le disposizioni in materi. In particolare:

1 I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all’allegato 17 del presente decreto, validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020.

2. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, Eed F dell’allegato 20. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all’elenco C, si applical’articolo 6, comma 6.

3. Ai fini dell’autorizzazione allo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il Comandante presenta all’Autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:
a) l’avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida di cui alcomma 1;
b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza;
c) la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui alprecedente comma.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, è consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell’allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell’allegato 20, nonché previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il Comandante della nave presenta all’autorità marittima, almeno ventiquattro ore prima dell’approdo della nave, una specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.

Civonline

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