“Il 26 Giugno la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13184 ha dichiarato che la procedura di liquidazione se attivata tardivamente dall’interessato, e nel frattempo decorrono due anni, il diritto al risarcimento si prescrive e nulla più può vantare il danneggiato. Inoltre, se durante una procedura di liquidazione del danno, avviata da una assicurazione, quest’ultima spedisca all’infortunato, prima ancora di accertare le eventuali responsabilità del sinistro, una lettera in cui lo invita a prendere contatti con il medico-legale ai fini della visita, la perizia servirà a quantificare il danno e tale missiva rappresenterà una semplice comunicazione e non una ammissione di colpa o del diritto al risarcimento della controparte. In questo senso il semplice invito a sottoporsi ad una visita medico-legale costituisce solo una tappa dell’iter di procedura di liquidazione che non risulta incompatibile con la volontà da parte della compagnia assicurativa di pretendere l’estinzione del diritto vantato”. Lo dichiara in una nota la Vicepresidente di AssoTutela Emanuela Maria Maritato.