( Terza parte). Per la vittima, sarà inoltre molto importante, munirsi di una nuova utenza telefonica, rispondendo sempre meno su quella conosciuta dall’offender, al quale comunque dovrà replicare con decisione e determinatezza,
dicendo chiaramente “no” alle sue assillanti richieste. Sarà necessario che eviti di utilizzare percorsi abituali, usandone di nuovi alternativi e munendosi se del caso, anche di un cane, quale amico ed eventuale difensore. Occorre inoltre acquisire quante più prove possibile per dimostrare le vessazioni subite e comunque è opportuno rammentare, che prima della denuncia, l’autorità preposta, nella persona del questore, può ammonire lo stalker,
diffidandolo anche a frequentare alcuni luoghi ove la vittima è solita muoversi. Il reato è a querela di parte e la denuncia può essere presentata entro 6 mesi dai fatti, a differenza dei canonici 90 giorni previsti per gli altri generi di querele. Il reato è tuttavia procedibile d’ufficio, qualora il fatto sia commesso nei confronti di un minore o
di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto risulti connesso con altro delitto per il quale sia prevista la procedibilità d’ufficio, mentre in altre circostanze che non sto qui ad elencare, la pena può essere addirittura raddoppiata.
Nella violenza domestica, oltre che le violenze psicologiche e fisiche, che abbiamo visto nello stalking, troviamo anche altri generi di vessazioni, quali la violenza sessuale, quella economica, ma anche quella nei confronti dei minori, i quali, oltre che vittime dirette, possono risultare anche indirette, assistendo passivamente a ciò che
accade agli adulti; troviamo poi, anche la minaccia di violenza perpetrata verso animali di affetto della vittima, quale forma di ricatto. Il mio intervento, vuole essere solo una brevissima panoramica dei fenomeni di molestie e violenza
cui soprattutto le donne, possono andare incontro, necessaria a mio parere, a rendere edotte le potenziali vittime, che in alcuni casi, sottovalutando ciò che sta loro accadendo o semplicemente per evitare di creare danni giuridici
o fare del “male” al soggetto attivo del reato, nonché per semplice vergogna, continuano a subire nel silenzio, evitando così di parlarne e di chiedere aiuto, o comunque di chiedere l’intervento del questore per i casi di stalking, nonché di sporgere denuncia, con l’illusione che non stia accadendo loro nulla di grave e che tutto sia quasi “una cosa
normale”. Probabilmente, proprio come è capitato a Sara e a mille e mille altre donne più giovani e meno giovani di lei, ma vittime di una violenza improvvisa, inaudita ed inaspettata, commessa proprio per mano dell’uomo che sino a qualche tempo prima asseriva di amarle pazzamente, illusione, della quale comunque, si erano già presentati
alcuni indubbi segni. Necessario al contempo, che l’autorità di polizia che riceve la segnalazione o la denuncia,
prenda nella giusta considerazione quanto dichiarato dalla vittima e che oltre ad espletare le indagini del caso, contemporaneamente fornisca a quest’ultima, tutta l’assistenza e la protezione necessaria, anche in considerazione del fatto, che lo stalker, sentendosi “braccato”, potrebbe reagire con maggiore violenza ed imprevedibilità.
Per concludere, sottolineo la necessità che nelle scuole, di ogni ordine e grado, debbano entrare sempre più, psicologi, criminologi, rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni di ascolto ed assistenza delle vittime dei soprusi, i quali unitamente agli insegnanti, in appositi incontri, parleranno con i ragazzi di questi agghiaccianti fenomeni, cercando di creare in loro una nuova coscienza che in un futuro non lontano, possa arginare o comunque limitare il
ripetersi di simili episodi, contribuendo a costruire una società migliore, più sicura e più serena, in questo caso, nel rispetto deigeneri ed accettare consapevolmente, l’eventuale fine di un rapporto sentimentale.

 

image_pdfScarica articolo (pdf)image_printStampa articolo
Quanto ti piace?

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com