Le novità non riguardano soltanto le sigarette nel veicolo ma anche locali e luoghi pubblici. Le multe arrivano a 500 euro.
Vietato fumare in auto: dal 2 febbraio 2016 è legge.
Il ddl presentato al Senato ha trovato la sua strada e si allinea alla direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco.
La multa? Può arrivare ino a 500 euro.
SIGARETTA ALLA GUIDA: FONTE DI DISTRAZIONE
Il presidente del Codacons Carlo Rienzi nel 2015 aveva commentato con i dati: il 15% degli incidenti stradali
dovuti a una distrazione, la cui media arriva a 11,5 secondi mentre ci si accende o si fuma una sigaretta.
Quasi dodici secondi dove tutto può accadere, insomma. Basta uno sguardo in meno e un incrocio in più, a
ben pensarci. Nonostante il disegno di legge n. 1902 puntasse a modificare il Codice della Strada per il fatto di vedere nella sigaretta una fonte di distrazione, alla fine la legge si è convertita in una contravvenzione atta a difendere
categorie molto sensibili.
NO FUMO IN AUTO: PROTEGGERE BAMBINI E MAMME

Fumare nell’abitacolo dell’auto è dannoso: non solo per chi fuma, ma anche per la salute dei passeggeri, soprattutto
dei bambini, che sono costretti a respirare un fumo passivo concentrato. In questo caso l’Inghilterra ha fatto una grande campagna di sensibilizzazione, e da diversi anni le auto sono smokefree in presenza di minori.
Ma anche in Italia la notizia ha raccolto l’interesse dei medici, soprattutto dei pediatri. La Società Italiana di
Pediatria Preventiva e Sociale avvisa: l’esposizione al fumo passivo ha effetti negativi sulla salute dei bambini
che restano i soggetti da tutelare, insieme alle donne in stato di gravidanza.
DIVIETO DI FUMO: COSA DICE LA LEGGE
Le novità non riguardano solo le sigarette in auto, ma il fumo in generale e parte tutto dal divieto:

È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
1. quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
2. quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati
Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche:
• alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione;
• alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici;
• alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.
Per quanto riguarda gli automobilisti: il divieto di cui al comma 1 è esteso al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza. Le sanzioni sono disciplinate dall’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, aggiornata dall’articolo
52, comma 20, della legge 448 del 2001: i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini.
(fonte www.6sicuro.it)

 

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