(Seconda Parte)
La costruzione e la tutela delle strade ed aree pubbliche, individuati nel Titolo II Capo I art. 14 del Codice della Strada, mediante il quale vengono peraltro definiti i poteri ed compiti degli enti proprietari delle strade. Il comma 1. di detto articolo, prevede che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono sia alla manutenzione, che alla gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Provvedendo, inoltre al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al medesimo Titolo II, nonché alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, oltre che alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni. Nel citato art. 14, è previsto inoltre per le strade in concessione, che i poteri ed i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice siano demandanti ed esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito. Mentre in proposito alle strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario previsti dal Codice sono esercitati dal comune.
L’art. 14 precedentemente quasi totalmente riportato, specifica senza ombra di dubbio quali sono i compiti ed i poteri in capo agli enti proprietari delle strade e  spero di essere riuscito altrettanto chiaramente, a far capire, quali sono i proprietari, nonché gli eventuali gestori delle vie di comunicazione in questione, così che avremo modo di comprendere con più facilità, anche in capo a chi potrebbero ricondursi eventuali responsabilità, sia civili che penali, in caso di danni a cose e persone, derivanti dalla cattiva manutenzione della sede stradale, ma anche dalla segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, deteriorata, carente mancante, o inadeguata, che salvo casi riconducibili ad eventi fortuiti e per questo imprevedibili, in caso del verificarsi di incidenti stradali, potrebbero ricondurre a responsabilità sempre a carico dei medesimi proprietari o concessionari.
Atteso quanto sopra, ne consegue indubbiamente che gli enti proprietari della strada e/o i loro gestori, hanno in capo delle responsabilità ben precise relative alla corretta gestione, il mantenimento e comunque la sicurezza delle strade, di qualunque genere queste esse siano.
Per partire dal caso estremo, tanto per mero esempio, nel caso la strada subisca un particolare danneggiamento, dovuto ad esempio ad un cedimento della sede stradale conseguente una frana, l’ente proprietario o il suo gestore, ha il potere di emettere appositi provvedimenti ordinatori di interdizione sia del traffico veicolare, che della circolazione stradale in genere, prevedendo in quest’ultimo caso, anche l’interdizione di quella pedonale, effettuando le deviazioni ritenute necessarie su altre arterie viarie e predisponendo la necessaria segnaletica stradale, assicurando  nell’immediatezza dei fatti, anche l’utilizzo del personale preposto all’espletamento dei servizi di polizia stradale, così come individuati dall’art. 12 del Codice. Ma gli stessi soggetti hanno anche il potere/dovere d’ intervento in molte altre circostanze, come ad esempio la chiusura di una o più strade in occasione di una competizione sportiva, oppure per la realizzazione di una “giornata ecologica”, nella quale viene limitata o interdetta la circolazione di alcune categorie di veicoli, generalmente a causa del superamento dei limiti degli inquinanti registrato per mezzo di apposita strumentazione, che diviene causa di una particolare insalubrità dell’aria, in combinazione con particolari circostanze meteo, in cui l’aria si è soliti dire che ristagna, divenendo così un cocktail micidiale per chi la respira.

 

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