Con il Decreto L.gs. n. 6 del 12 gennaio 2016 in ossequio alla Direttiva europea 2014/40/UE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, che di fatto abroga  la Direttiva 2001/37/CE, recepita con Decreto L.gs. n.184 del 24 giugno 2003, vengono emanate nuove norme finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori, con particolare riferimento ai giovani, dall’acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina.
In Italia i primi limiti furono imposti con la Legge n. 584 dell’11 novembre 1975, la quale imponeva il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico, estendendo il divieto di fumare nelle corsie degli ospedali, aule scolastiche, sale d’attesa delle stazioni,  locali chiusi adibiti a pubblica riunione, cinema e sale da ballo. Ebbe poi seguito la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, che ampliava il divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici,  estendendolo poi ai locali destinati al ricevimento del pubblico per l’erogazione di servizi pubblici e utilizzati dalla pubblica amministrazione, dalle aziende pubbliche e dai privati esercenti servizi pubblici.
Una svolta al danno da fumo, veniva data con l’art. 51 della Legge 3 del 16 gennaio 2003, “Tutela della salute dei non fumatori”, che ha ampliato il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, gli esercizi commerciali e di ristorazione, i luoghi di svago, palestre, centri sportivi, con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori, (la quale realizzazione non era obbligo, ma mera facoltà della loro realizzazione) e degli ambiti strettamente privati, quali le abitazioni civili.
Tornando alla nuova normativa, quali le novità più importanti?
Una di queste è certamente il divieto di vendita di sigarette elettroniche e di liquido di ricarica con presenza di nicotina, ai minori di 18 anni e che era già stato precedentemente disposto tramite un’ordinanza del Ministro della salute e  introduzione di requisiti di sicurezza per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, a prova di bambino e di manomissione, corredati da un “bugiardino”, contenente le istruzioni d’uso e le controindicazioni, nonché informazioni utili su eventuali effetti nocivi, quasi fosse una medicina.
Il nuovo impianto normativo, prevede inoltre il divieto di vendita ai minori dei prodotti  del tabacco di nuova generazione, il divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e di donne in stato di gravidanza, il divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia, l’inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori e la verifica dei distributori automatici, possibilmente al momento dell’istallazione e comunque periodicamente, al fine di controllare il corretto funzionamento dei sistemi automatici di rilevamento dell’età dell’acquirente.
I numerosi commenti alle nuove norme riporterebbero di un risultato rilevante, in coerenza con gli indirizzi della Convenzione quadro OMS per il controllo del tabacco approvata  nel 2005, in Italia dalla legge del 2008, ricordando in proposito,  che la lotta al tabagismo, è una delle principali cause di molte malattie croniche e che per questo necessita di un sempre maggiore impegno multisettoriale, vista la pluralità di interessi connessi ai prodotti del tabacco che non possono non contrastare con uno degli interesse primari, previsti nella Carta Costituzionale, che è quello della tutela della salute.
Ora senza entrare nel dettaglio delle varie sanzioni previste dalla nuova architettura normativa, che recentemente ha peraltro visto entrare in vigore nome per cosi dire parallele, che hanno apportato modifiche anche al Testo Unico dell’Ambiente, sempre in tema di prodotti da fumo e loro rifiuti e delle quali ho avuto modo di intervenire su questa stessa Rubrica, come sempre non posso esimermi da alcune osservazioni e considerazioni, fonte peraltro, di inevitabili perplessità.
Come sempre con un pizzico di polemica, osservo che pur esistendo tante e tante norme, solo per mero esempio, l’obbligo d’indossare alla guida di un veicolo, come pure per i suoi passeggeri, idonei sistemi di ritenuta e quello di far uso di durante la guida di apparecchiature telefoniche, con cuffie o sistemi viva-voce, previsti rispettivamente dagli artt. 172 e 173 C.d.S., dopo un’iniziale attività, ora, di fatto i controlli ritengo siano insufficienti, tant’è che basta fermarsi al lato di una strada, per poter osservare, che più di prima, (quando il telefono funzionava solo per telefonare), guidatori incoscienti, “smanettano” tranquillamente i loro smartphone, continuando la loro marcia, chattando e messaggiando, distogliendo così in molti casi la vista dalla strada, con conseguente grave rischio per l’altrui e la propria incolumità. Stessa cosa vale per i sistemi di ritenuta, per i quali in molti casi, nonostante cicalini e buzz vari installati ormai da tempo sulle auto per ricordarne l’utilizzo, i furbetti di turno, con incoscienza per non rimanerne infastiditi, li neutralizzano al fine di guidare senza averli indossati, mettendo ancora una volta a repentaglio la loro incolumità, anche e soprattutto, in caso di brusche frenate o di incidente stradale.
Dove voglio arrivare? Semplicemente al solito ginepraio di norme, più se ne fanno e più ci si sguazza. Nel caso del fumatore in auto in presenza di minori, mi chiedo chi e quanti verranno fermati per controllare l’ottemperanza alla norma. Non è così semplice la verifica, perché a vista d’occhio ci possono essere ragazzi 14enni che dimostrano più di 18anni e viceversa e quindi sarebbe per assurdo necessario, fermare praticamente tutte le auto che a bordo presentano simili circostanze. Inoltre, nel caso di fumatore in auto con la presenza di una donna incinta, ritengo sia ancora più difficile controllare, poiché l’agente che opera in strada, non è certamente un medico, ne soprattutto un ginecologo e con ogni probabilità, nessuna delle parti sottoposte a controllo, ammetterà della presenza della donna incinta, per poi vedersi di conseguenza comminata una sanzione pecuniaria.
Solo pochi, ma fondamentali dubbi, fermo restando la piena condivisione delle finalità dei nuovi divieti, relative alla sicurezza della salute e alla lotta al tabagismo, quando poi quasi al contempo, vengono legalizzate alcune sostanze, seppur nella previsione, di usi terapeutici.
Altra perplessità, mi sorge relativamente a come sono o saranno definite e quindi individuabili da parte dei fumatori, ma anche da parte di chi ha il compito del controllo, le “pertinenze” esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché quelle esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia, come indicate nella norma in esame.
L’ulteriore dubbio che mi sorge, è poi quello relativo alla definizione “possibilmente”, nella parte della norma in cui viene prevista la verifica dei distributori automatici, possibilmente al momento della loro istallazione.
Da tutto questo e come dalle risultanze di molti studi clinici e statistici, non posso non trarre la conclusione, che i danni relativi ai danni derivanti e prodotti dal fumo, sia attivo che passivo, sono sicuramente disastrosi, indubbiamente causa di gravi malattie e numerosi decessi all’anno, ma di fatto, sigarette e prodotti da fumo, si continuano a smerciare e lo Stato, che da una parte vuole limitarne o controllarne l’uso, continua ad autorizzarne la vendita e ad incassare le tesse previste, nonostante dovrebbe garantire la salute dei suoi consociati. Allora mi chiedo, quale verità? A parte il velo di polemica, forse sarebbe necessaria un  pizzico di educazione civica in più da parte di tutti, e nel rispetto di tutti e capire che il fumo oltre ad arrecare danno a se stessi, lo arreca anche e soprattutto a chi ci sta vicino, con particolare riferimento a minori, donne incinta ed ammalati.

( Dr. Remo Fontana)

 

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